Tribunale di Napoli, Sezione XII Civile, Sentenza 25/10/2021, n. 8724
Solo a seguito di una contestazione specifica della bolletta il gestore dovrà dimostrare il regolare funzionamento del contatore
E' quanto affermato dal Tribunale di Napoli con la sentenza in commento.
La fattura commerciale costituisce un atto a formazione unilaterale ma con contenuto partecipativo: l’emittente rende noti alla controparte negoziale gli elementi del rapporto contrattuale che li lega. Se però una delle parti contesta il rapporto, la fattura non può assumere il valore di piena prova: ha piuttosto il valore di mero indizio.
Evidenzia il giudice che la rilevazione dei consumi effettuata dal contatore è assistita da mera presunzione semplice. In caso di contestazione del cliente, dunque, spetta al somministrante dimostrare che lo strumento di misurazione funzioni perfettamente, mentre il fruitore deve provare che gli eccessivi consumi sono dovuti a fattori esterni al suo controllo, documentando di aver sempre vigilato in modo diligente per evitare allacci abusivi di terzi.
Soltanto una contestazione specifica dell’utente, ad esempio, rispetto alle modalità di calcolo dei consumi e alle tariffe da applicare, onera il somministrante di dimostrare il regolare funzionamento del contatore. Nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso di specie: anzi, pesa la condotta ante causa del debitore, che non contesta l’importo della fattura anche dopo la diffida ad adempiere inviata via pec dall’opposta.
L'opposizione va pertanto respinta con conferma del decreto ingiuntivo e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite
Categoria: Recupero del Credito
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